Intercettazioni | Si cerca un equilibrio tra giustizia e privacy

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La Legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, ha introdotto una serie di importanti modifiche per rafforzare le tutele relative alla privacy dei terzi coinvolti nelle intercettazioni “inter alios”, ovvero intercettazioni che riguardano persone estranee all’indagine. Questo intervento si inserisce nel più ampio dibattito sul bilanciamento tra esigenze investigative e salvaguardia della riservatezza delle persone, che è stato al centro di numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e della Corte di Cassazione.

Le nuove disposizioni si concentrano su alcuni aspetti cruciali:

  1. Verbalizzazione delle intercettazioni: Le modifiche al Codice di procedura penale (art. 268 c.p.p.) stabiliscono che solo le intercettazioni rilevanti per le indagini possano essere trascritte, mentre le conversazioni irrilevanti devono essere omesse. È stato previsto un rafforzamento dei controlli da parte del pubblico ministero e del giudice per evitare la divulgazione di informazioni personali che non hanno rilevanza per il caso. Si introduce inoltre l’obbligo di eliminare i riferimenti a soggetti diversi dalle parti, salvo che tali informazioni siano indispensabili per il procedimento.
  2. Privacy e tutela dei terzi: Il legislatore ha posto un accento particolare sulla protezione della privacy dei terzi estranei alle indagini, in linea con l’evoluzione normativa in materia di protezione dei dati personali e con l’intento di limitare al massimo la divulgazione di informazioni che possano danneggiare persone non coinvolte direttamente nel processo.
  3. Stralcio delle registrazioni: È stato ribadito il ruolo del giudice nella selezione delle intercettazioni da acquisire come prova, con l’obbligo di procedere allo stralcio delle conversazioni irrilevanti o lesive della privacy dei terzi, che non devono essere né trascritte né utilizzate nel procedimento.
  4. Pubblicazione delle intercettazioni: Un ulteriore divieto riguarda la pubblicazione delle intercettazioni, limitata solo a quelle già utilizzate nel corso di un dibattimento o riprodotte dal giudice in un provvedimento. Questa novità ha suscitato alcune critiche, poiché potrebbe ritardare l’accesso dell’opinione pubblica a informazioni rilevanti per l’interesse generale, a favore di una tutela più stringente della riservatezza delle persone coinvolte.
  5. Conseguenze sulla libertà di informazione: La riforma incide anche sulla possibilità di ottenere copie delle intercettazioni da parte di soggetti esterni alle parti del processo, estendendo il divieto di diffusione delle intercettazioni anche nei confronti dei terzi, salvo specifiche eccezioni.

La L. n. 114/2024 si inserisce quindi in una linea di continuità con le precedenti riforme (come il D.L. 10 agosto 2023 n. 105) e mira a un delicato bilanciamento tra efficienza investigativa e protezione dei diritti fondamentali, in particolare la privacy e la presunzione di innocenza, temi centrali nel diritto penale contemporaneo.

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