D.lgs. 231/01 e sicurezza lavoro | Assolto l’ente per assenza di un collegamento diretto tra l’attività svolta e l’interesse aziendale

Compliance

Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità penale degli enti, regolamentata dal D.Lgs. 231/2001, continua a suscitare dibattiti e riflessioni, specialmente in relazione agli infortuni sul lavoro. Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. IV Penale, Sent. n. 26293 del 4 luglio 2024 – di seguito scaricabile – ha ribadito principi fondamentali e illustrato l’applicazione della normativa.

Il caso in esame riguardava la S.M.I. Irrigazione di A.A. e C. Snc, condannata per responsabilità amministrativa in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto per mancanza di adeguati presidi di sicurezza. Il lavoratore, incaricato di pulire una grondaia, è caduto da un’altezza di dieci metri, subendo gravi lesioni.

La condanna si basava sulla violazione dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, che imputa all’ente la responsabilità per i reati colposi commessi dai suoi dipendenti nell’interesse o a vantaggio della stessa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

La difesa dell’ente ha contestato la sentenza d’appello, sostenendo l‘assenza di un collegamento diretto tra l’attività svolta dal lavoratore e l’interesse aziendale, argomentando che l’attività era estranea alle normali operazioni d’impresa e non comportava un risparmio di spese evidente.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza d’appello e sottolineando che la responsabilità dell’ente si configura anche in assenza di un vantaggio economico diretto, qualora l’azione del dipendente sia stata indirizzata a evitare costi, come l’impiego di personale specializzato, pur in violazione delle norme di sicurezza.

Questo caso enfatizza l’importanza della prevenzione e della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che la responsabilità dell’ente non si esaurisce nel mero rispetto formale delle regole, ma richiede una gestione attenta e proattiva dei rischi lavorativi.

La sentenza riafferma il principio per cui la sicurezza sul lavoro non può essere compromessa per ragioni di economia operativa o di convenienza temporanea, sottolineando la necessità per le aziende di adottare un approccio sistematico e conforme alle normative vigenti per la tutela della salute dei lavoratori.

Soardi Studio Legale assiste da anni società attive in disparati settori nella redazione di Modelli Organizzativi e di Gestione ex D.Lgs. 231/01 e l’avvocato Soardi, penalista in Bergamo, ricopre diversi incarichi quale Organismo di Vigilanza (ODV) ex art. 6 del Decreto 231/01.

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