Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 21 del 19 gennaio 2022, ha affrontato una complessa vicenda di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale che ha coinvolto un pedone, L.P., investito da un’autovettura Fiat Doblò condotta da T.B. L’attrice ha richiesto un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in misura non inferiore a 95.000 euro, a seguito delle gravi lesioni subite nell’incidente avvenuto il 14 gennaio 2013.
Il giudice unico, Lorena Casiraghi, ha ricostruito la dinamica del sinistro attraverso le testimonianze e i rilievi tecnici effettuati dagli agenti della Polizia Stradale. È emerso che T.B. non ha dato precedenza a L.P., che stava attraversando sulle strisce pedonali, causando l’investimento. Nonostante la difesa della convenuta abbia tentato di dimostrare un concorso di colpa della pedone, il giudice ha ritenuto che la responsabilità esclusiva fosse di T.B., evidenziando una condotta di guida negligente e distratta.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che ha stabilito un’invalidità permanente del 9% per L.P. e un’inabilità temporanea articolata in diverse percentuali. Il danno non patrimoniale è stato quantificato in 17.739,35 euro, a cui è stato aggiunto un danno morale di 313,43 euro, portando il totale a 18.052,78 euro. Tuttavia, detratto l’acconto di 14.610 euro già versato dall’assicurazione della convenuta, la somma residua dovuta è stata di 4.337,64 euro.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto un danno patrimoniale per esborsi medici congrui pari a 1.566,69 euro. Non è stato invece accolto il risarcimento per il presunto danno da demansionamento lavorativo, in quanto non è stato dimostrato un nesso causale diretto con il sinistro.
La sentenza ha infine disposto che V.A. S.p.a., compagnia assicurativa della convenuta, tenesse indenne T.B. per quanto dovuto a L.P., e ha stabilito una parziale compensazione delle spese di lite, con condanna dei convenuti a rifondere metà delle spese processuali all’attrice.