La sentenza n. 21047 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, depositata il 29 maggio 2024 e di seguito scaricabile, offre un interessante spunto di riflessione sul tema del risarcimento del danno in ambito penale, in particolare in relazione al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.).
Il caso in esame vede come protagonista A.A., condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per un sinistro stradale avvenuto il 12 dicembre 2016.
La difesa dell’imputato ha richiesto l’annullamento della sentenza per estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, sottolineando che il reato, a seguito del D.Lgs. 150/2022, è divenuto procedibile a querela e quindi soggetto alla causa di estinzione del reato ex art. 162-ter c.p. per condotte riparatorie.
La Corte d’Appello aveva già riconosciuto che il danneggiato aveva ricevuto un risarcimento complessivo di 21.822,76 euro, suddiviso tra 10.600 euro dall’assicurazione, 10.222,76 euro dall’INAIL e 1.000 euro a titolo di provvisionale.
La difesa ha quindi sostenuto che l’istanza di estinzione del reato poteva essere avanzata anche in sede di legittimità, nonostante al momento dell’apertura del dibattimento di primo grado il reato fosse ancora procedibile d’ufficio.
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, poiché il 16 aprile 2024 era stata formalizzata la remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte del querelato.
La sentenza in esame evidenzia l’importanza delle condotte riparatorie e del risarcimento del danno come strumenti non solo di ristoro per la vittima, ma anche di estinzione del reato, in linea con la normativa vigente che favorisce soluzioni conciliative.
Il risarcimento del danno, in questo contesto, ha svolto un ruolo cruciale nel determinare l’esito del procedimento penale, dimostrando come la compensazione economica possa influire significativamente sulle dinamiche processuali e sulle decisioni giudiziarie.
La sentenza sottolinea anche la rilevanza del corretto adempimento delle obbligazioni risarcitorie da parte dell’imputato e delle compagnie assicurative coinvolte, che devono garantire il risarcimento anche quando il conducente del veicolo non è il contraente della polizza.
In conclusione, la vicenda giudiziaria di A.A. rappresenta un esempio emblematico di come il risarcimento del danno possa contribuire alla risoluzione dei conflitti penali, promuovendo la riparazione del pregiudizio subito dalla vittima e favorendo la remissione della querela.