D.Lgs. 231/01 | L’ente risponde di omicidio colposo solo se si dimostra il suo diretto vantaggio o interesse

Compliance, Penale

Con la sentenza n. 570 dell’11 gennaio 2023, di seguito allegata e scaricabile, la Sezione IV della Cassazione Penale ha trattato un tema delicato relativo alla responsabilità degli enti in un caso di omicidio colposo sul luogo di lavoro.

La decisione ha posto l’accento sulla necessità di una chiara distinzione tra le condotte individuali e quelle imputabili all’ente ribadendo che non tutte le azioni illecite dei dipendenti si riflettono automaticamente sulla responsabilità dell’ente, a meno che non si dimostri il diretto vantaggio o interesse per l’ente stesso.

La sentenza ha quindi enucleato il seguente principio di diritto: “L’ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché il giudice di legittimità ha affermato “la necessità che sussista la c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo“”.