Con l’ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024 – di seguito scaricabile – la Prima Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che è legittimo installare una telecamera per monitorare una servitù di passaggio su una strada privata senza il consenso di chi viene ripreso.
Ciò a patto che la telecamera si limiti a coprire l’area necessaria.
Il caso ha origine da una causa del 2011, con sentenze contrastanti tra il Tribunale di Nola e la Corte d’Appello di Napoli.
La Cassazione ha ribadito che l’installazione deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 prima delle modifiche del 2018 e in linea con quanto stabilito dal G.D.P.R.
La videosorveglianza è quindi ammessa se bilancia correttamente i diritti delle persone riprese con le esigenze di sicurezza.
Si riporta di seguito la massima che enuclea il principio di diritto: “Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità)“.