Si allega la recente ordinanza con cui il Tribunale di Perugia, dopo quello di Bari, discostandosi dalle Sezioni Unite, ritiene ammissibile la messa alla prova per l’ente in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01.
Secondo il Tribunale di Perugia: “deve escludersi che la affermata inapplicabilità agli enti della disciplina della messa alla prova possa spiegare effetti vincolanti, trattandosi di un tema in alcun modo collegato con l’oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso in quel caso alle Sezioni Unite, che atteneva a una questione prettamente processuale legata alla legittimazione da parte del Procuratore Generale all’impugnazione dei provvedimenti emessi in tema di messa alla prova“.