Quando la videosorveglianza non autorizzata sul luogo di lavoro costituisce illecito penale

Compliance, Penale

Con la sentenza n. 46188/2023 – di seguito scaricabile – la Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di “Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratoriex art. 171 D.Lgs. 196/03.

La sentenza afferma che non si configura il reato di cui sopra “quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.“.

Per evitare di commettere un simile reato si rivela, quindi, estremamente importante la valutazione dei rischi di reato all’interno dell’adeguamento della società al G.D.P.R. e/o la creazione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

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