Con la sentenza 38025 del 15 settembre 2022 la Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) D.Lgs. 231/01 per un ente che dopo essersi macchiato di un reati ambientali inseriti nel novero dei reati del D.Lgs. 231/01 ha adottato un Modello Organizzativo e nominato il proprio Organismo di Vigilanza.
Sul punto la Corte ha affermato che: “sarebbe stato necessario che tale modello fosse “reso operativo”, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso”.
La Suprema Corte ha quindi voluto sottolineare la differenza che intercorre tra la mera (ed insufficiente) adozione post factum di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e l’effettiva operatività dello stesso.
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