Il difensore d’ufficio: una breve guida

Penale

La difesa d’ufficio (art. 97 c.p.p.) è il servizio di assistenza garantito all’indagato o all’imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo e rappresenta la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati.

La difesa d’ufficio ha natura sussidiaria rispetto alla difesa di fiducia. 

Il difensore d’ufficio interviene infatti solo in mancanza di un difensore nominato espressamente dall’interessato o per il venir meno della difesa fiduciaria designata

L’avvocato nominato d’ufficio ha l’obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

Deve informare il proprio Assistito della facoltà di poter in ogni momento nominare un difensore di fiducia e che comunque la difesa d’ufficio va retribuita.

Inoltre il difensore d’ufficio deve garantire la reperibilità qualora sia inserito nei turni giornalieri per l’assistenza di arrestati e detenuti.

La difesa d’ufficio è un servizio di assistenza tecnica e come tale va retribuito (art. 31 disp att. c.p.p.). 

Non va, infatti, confusa con il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, che è un beneficio riconoscibile, in presenza di determinati requisiti di legge al soggetto in capo al quale ricorrano determinati requisiti.

Pertanto il difensore d’ufficio dovrà essere retribuito dall’assistito per la prestazione della propria attività, salvo che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio. 

In tal caso il compenso del difensore d’ufficio – come per il difensore di fiducia – sarà liquidato dall’A.G. e posto a carico dello Stato.